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Imposte e tasse 05 Gennaio 2022

Il creditore abbuona, ma il Fisco no

L’ordinanza della Cassazione n. 41954/2021 boccia il contribuente che non ha riscosso alcuni canoni di locazione relativi a un immobile non abitativo, al fine di agevolarne il rilascio, esercitando la deduzione del costo.

Immaginiamo di aver stipulato un contratto di locazione con un conduttore che ha difficoltà a pagare i canoni. Queste circostanze, purtroppo frequenti, possono diventare un calvario per il locatore, viste le poche tutele che la legge concretamente gli riserva. Ma concentriamoci sul tema fiscale. Come è noto la locazione di un immobile comporta imposizione del canone, a prescindere dall’effettivo pagamento. Questo è un punto fermo sia che il locatore agisca in ambito d’impresa, sia che agisca al di fuori dal regime d’impresa (privati, enti, ecc.). Il fatto che le imposte sulla locazione debbano essere pagate anche se il conduttore è moroso e anche se il sistema giuridico non è in grado di assicurare idonea protezione al locatore, è abbastanza sconcertante. Evidentemente il legislatore ha valutato più grave il rischio che le parti si accordino in danno al Fisco, ma non è questo il tema del nostro scritto. Dobbiamo, però, ricordare che il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha ammesso la possibilità di cessare la tassazione dei canoni già dopo l’intimazione di sfratto per morosità o al momento dell’ingiunzione di pagamento, ma esclusivamente per gli immobili abitativi. La morosità, nel caso di immobili non abitativi, aggiunge al danno per il proprietario che subisce la morosità anche la beffa perché deve pagare le imposte sul reddito per i canoni...

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