Le misure introdotte riguardano le garanzie prestate da SACE S.p.A. e il potenziamento del Fondo di Garanzia.
Garanzie prestate da SACE S.p.A - La società SACE S.p.A concede, fino al 31.12.2022, garanzie in favore di banche, istituti finanziari e altri soggetti abilitati al credito in Italia, per finanziamenti concessi alle imprese residenti in Italia. L’impresa deve provare gli effetti negativi subiti dalla crisi, in termini di contrazione della produzione o della domanda a causa della diminuzione degli approvvigionamenti dei fattori produttivi, o al loro rincaro, alla cancellazione di contratti con controparti residenti in Russia, Bielorussia o Ucraina, ovvero che l’attività economica è stata limitata o interrotta a seguito dei rincari energetici.
La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all’importo massimo garantito. È rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni e copre l’importo del finanziamento entro i seguenti limiti, proporzionali al fatturato dell’impresa e al numero di dipendenti:
- 90% per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
- il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi chiusi;
- il 50% dei costi energetici sostenuti nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.
Fondo di Garanzia - È consentito il rilascio di garanzie fino al 90% per finanziamenti concessi alle PMI, nel periodo compreso tra il 18.05.2022 e il 31.12.2022, a fronte di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici (investimenti in energie provenienti da fonti rinnovabili, che riducono o diversificano il consumo di gas naturale, che migliorano la resilienza dei processi aziendali rispetto alle oscillazioni dei prezzi dell’energia).
La garanzia è concessa, entro il limite massimo di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore ai limiti previsti dalla Sezione 3.2 del TCF, e può essere accordata a titolo gratuito per quelle imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dalla crisi russo ucraina, di cui all’Allegato I del TCF.
Per lo stesso finanziamento, entrambe le garanzie concesse non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità previste dal TCF.
