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Imposte e tasse 12 Novembre 2021

Il decreto con i controlli preventivi sui bonus edilizi

Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: dubbi per crediti già ceduti e prestazioni già fatturate con sconto, in mancanza della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il decreto per i controlli preventivi sulle agevolazioni per la casa, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce l’obbligo del visto di conformità per tutti i bonus edilizi non utilizzati in detrazione dai contribuenti. Senza il nuovo visto di conformità, il cessionario che dopo l’entrata in vigore del decreto acquista un bonus, come la ristrutturazione al 50% o il bonus facciate al 90%, o il fornitore che concede lo sconto in fattura per le finestre e gli infissi, corrono il rischio del concorso in violazione. Attualmente il visto è previsto solo per il superbonus 110%; pertanto, l’estensione alle altre agevolazioni comporta la revisione delle procedure informatiche e del prospetto di comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura. Le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura, oltre al visto di conformità di un soggetto abilitato, dovranno essere accompagnate dall’asseverazione tecnica di congruità dei prezzi, secondo i prezzari già in uso o i valori massimi che saranno stabiliti dal Ministero della Transizione ecologica. L’assenza di una decorrenza specifica per l’obbligo dell’apposizione del visto e dell’asseverazione, comporta che il nuovo adempimento sarà in vigore dal giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale; resta il dubbio per i crediti ceduti e prestazioni fatturate con sconto, in...

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