L'art. 4-octies D.L. 34/2019 introduce una novità in tema di invito al contraddittorio. In particolare, la norma interviene sul D.Lgs. 218/1997, modificando l'art. 5 e inserendo l'art. 5-ter. L'obiettivo della novella legislativa sembra essere quello di trovare una soluzione all'annosa questione relativa all'obbligatorietà del contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. La Cassazione a Sezioni Unite, con l'ormai conosciuta sentenza n. 24823/2015, ha tracciato una linea netta sulle procedure che gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria devono seguire nella fase endoprocedimentale ma, evidentemente, il contenzioso tuttora persistente dimostra che la giurisprudenza nel tentare di fare chiarezza ha ulteriormente intorbidito le acque. Ciò che fa tuttora discutere è la distinzione tra accertamenti “a tavolino” e accertamenti presso la sede del contribuente, nonché la distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati. Ma entriamo nel dettaglio del D.Lgs. 218/1997, modificato dal decreto Crescita.
All'art. 5 è aggiunto il comma 3-bis che recita: “Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente...