Il deposito cauzionale è una particolare forma di garanzia della locazione che dà luogo a un diritto di credito del locatore verso le obbligazioni del conduttore, quali il rimborso delle spese condominiali, l’uso del bene secondo la diligenza del buon padre di famiglia e la restituzione dei locali nello stesso stato in cui vengono consegnati.
Non vi sono norme civilistiche che regolino il deposito cauzionale; la sua disciplina è stata introdotta con l’art. 11 L. 392/1978. Questa norma vale sia per le locazioni abitative che commerciali.
L’obbligo del locatore alla corresponsione degli interessi legali sul deposito cauzionale versato dal conduttore ha natura imperativa, tutelando il contraente più debole ed evitando che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un incremento del corrispettivo della locazione. Il locatore può liberamente disporre della somma con il solo obbligo di restituzione quando venga meno la causa della garanzia.
Con la L. 431/1998, limitatamente alle locazioni abitative, è previsto che le parti possano derogare dall’art. 11 conseguentemente, si ammette che le parti possano prevedere un deposito cauzionale maggiore alle 3 mensilità di canone o derogare all’obbligo di corresponsione degli interessi.
Nel caso in cui il conduttore non adempia alle sue obbligazioni il locatore può trattenere, in tutto o in parte, la cauzione al termine...