RICERCA ARTICOLI
Revisione 01 Febbraio 2023

Il differente ruolo di sindaci e revisori nella crisi d’impresa

La crisi di impresa è il momento della vita aziendale dove emerge con maggiore evidenza la differenza del ruolo dell'organo di controllo e quello del revisore, differenze che si riflettono inevitabilmente sulle rispettive responsabilità.

Il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019 recentemente modificato dal D.Lgs. 83/2022) ha acceso i riflettori sul dovere degli amministratori di dotare la società amministrata di assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi di impresa e la perdita della continuità aziendale. Sindaci e revisori sono coinvolti su tale tema, con ruoli, finalità e responsabilità diverse. In particolare, la vigilanza sull'adeguatezza degli assetti organizzativi al fine della preventiva emersione della crisi e della perdita di continuità aziendale e sulla tempestività con la quale gli amministratori devono dare soluzione alla crisi, nonché i correlati poteri-doveri di stimolo e reazione, sono di esclusiva competenza dell'organo di controllo. Il sindaco unico e il collegio sindacale fanno parte della "governance aziendale" e il legislatore, proprio in virtù di tale posizione, ha loro attribuito, oltre a poteri "ricognitivi" e "informativi", una serie di poteri-doveri strumentali di tipo proattivo, reattivo e, a volte, vicario rispetto ai doveri degli amministratori. Una caratteristica dell'attività di vigilanza dei sindaci, che la distingue dalle tipiche procedure di revisione, è quella del "timing": l'attività dell'organo di controllo è incentrata soprattutto su controlli di tipo preventivo e concomitante rispetto alla gestione...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.