Altre imposte indirette e altri tributi 16 Dicembre 2023

Il diritto camerale si prescrive in 5 anni

Per la Cassazione il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio è assimilabile a un’obbligazione periodica o di durata e pertanto la sua prescrizione è quella stabilita dall’art. 2498 c.c.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 13.12.2023, n. 34890, nel giudizio sul ricorso prodotto dalla Camera di Commercio di Firenze in tema di diritto annuale camerale, ha ribadito il principio secondo cui il diritto camerale è assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, annuale in questo caso, potendosi quindi configurare alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale. Secondo l’art. 2498 c.c., infatti, si prescrivono in 5 anni: le annualità delle rendite perpetue o vitalizie; il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore; le annualità delle pensioni alimentari; le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. Secondo la Suprema Corte, l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda anche sul termine fissato per l'irrogazione delle sanzioni dovute per omesso versamento dei diritti camerali dall'art. 10 D.M. 54/2005, secondo cui l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.