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Imposte e tasse 19 Febbraio 2019

Il divieto di accertamento anticipato e il caso del fallimento


Il dispositivo contenuto nell’art. 12 L. 212/2000 - nello specifico al comma 7 - è chiaro: dopo il rilascio del processo verbale di constatazione che chiude in un certo senso l’attività di verifica, sono necessari ulteriori 60 giorni affinché l’Amministrazione finanziaria possa validamente procedere all'emissione e notifica del correlato atto di accertamento. Il termine è concesso al contribuente, per formulare osservazioni o richieste che il Fisco è tenuto a valutare. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno già da qualche anno definitivamente sancito la nullità per atti emanati ante tempus (Cass., SS.UU. n. 24823/2015) atteso che la finalità del termine risulta strettamente connessa alla tutela dell'effettività del contraddittorio, espressione emblematica del diritto alla difesa e dei canoni di buona amministrazione, entrambi di matrice costituzionale. Unica deroga potrebbe sussistere nei casi di motivata urgenza, idonei a legittimare l’emissione anticipata dell’atto impositivo. Ebbene, tra le ragioni di “motivata urgenza”, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. tributaria, 5.02.2019, n. 3294, ha individuato nella presenza di una procedura fallimentare a carico del contribuente una condizione che legittima l’emissione anticipata dell’atto impositivo. In particolare, è stabilito che la dichiarazione di fallimento del contribuente che sia...

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