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Imposte e tasse 06 Ottobre 2023

Il dubbio è l’inizio della conoscenza...

Un principio filosofico affascinante, che mal si attaglia, tuttavia, al diritto tributario, vedasi la definizione agevolata delle liti pendenti. In altri termini, dubitare non necessariamente conduce alla conoscenza.

La fragilità dell’enunciazione in epigrafe è dimostrata dal numero ragguardevole di richieste di chiarimenti su varie tematiche che, evidentemente, non risultano di piena interpretazione dalla lettura della norma. Ne è un esempio la definizione agevolata delle liti pendenti che è stata oggetto di numerosi documenti di prassi i quali, a ben vedere, non hanno fugato tutti i dubbi. Ne sono prova anche le recenti risposte a interpelli su specifici aspetti che si prestavano a interpretazioni non univoche. La questione riguarda l’art. 1, cc. 186–205 della L. 29.12.2022, n. 197. In particolare, il c. 186 stabilisce che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1.01.2023, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (concettualmente definito dall’art. 12, c. 2 D.Lgs. 546/1992). Al riguardo, specifici chiarimenti di prassi erano già stati forniti con le circolari nn. 2/E/2023 e 6/E/2023. In particolare, la circolare n. 2/E/2023 ha precisato che il c. 186 citato non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso...

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