È stata riconosciuta la natura di impresa commerciale, soggetta a fallimento, alla cooperativa in caso di esercizio di attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, rispondeva a scopi commerciali o industriali e realizzava utilità del tutto indipendenti dall’impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa.
Più di recente, si è affermato che la cooperativa, la quale svolga solo attività connesse a quella agricola, non può essere qualificata imprenditore agricolo (Cass., ord. 10.11.2016, n. 22978). Ai fini dell’esonero dal fallimento, le cooperative non commerciali sono quelle agricole individuate secondo i criteri di cui agli artt. 2135 e 2195 C.C., atteso il richiamo implicitamente contenuto negli artt. 2221 e 2545-terdecies C.C. e art. 1 L.Fall. circa le imprese soggette al fallimento.
Certamente, poi, va ribadito che non è determinante che il soggetto imprenditore sia strutturato in forma di società cooperativa, che è veste neutra rispetto alla qualificazione in discorso e che pone semmai la diversa questione se lo scopo mutualistico valga ad escludere in sé la fallibilità. Con riguardo all’esenzione dal fallimento di una cooperativa avente a oggetto attività agricole, il giudice deve sia verificarne le clausole statutarie e il loro tenore, sia esaminare in concreto l’attività d’impresa...