Coop e terzo settore 18 Agosto 2020

Il fallimento della cooperativa agricola

Se non c’è dubbio sulla normativa da applicare alla società cooperativa in sè, occorre prestare attenzione al tipo di attività esercitata.

È stata riconosciuta la natura di impresa commerciale, soggetta a fallimento, alla cooperativa in caso di esercizio di attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, rispondeva a scopi commerciali o industriali e realizzava utilità del tutto indipendenti dall’impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa. Più di recente, si è affermato che la cooperativa, la quale svolga solo attività connesse a quella agricola, non può essere qualificata imprenditore agricolo (Cass., ord. 10.11.2016, n. 22978). Ai fini dell’esonero dal fallimento, le cooperative non commerciali sono quelle agricole individuate secondo i criteri di cui agli artt. 2135 e 2195 C.C., atteso il richiamo implicitamente contenuto negli artt. 2221 e 2545-terdecies C.C. e art. 1 L.Fall. circa le imprese soggette al fallimento. Certamente, poi, va ribadito che non è determinante che il soggetto imprenditore sia strutturato in forma di società cooperativa, che è veste neutra rispetto alla qualificazione in discorso e che pone semmai la diversa questione se lo scopo mutualistico valga ad escludere in sé la fallibilità. Con riguardo all’esenzione dal fallimento di una cooperativa avente a oggetto attività agricole, il giudice deve sia verificarne le clausole statutarie e il loro tenore, sia esaminare in concreto l’attività d’impresa...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.