L’utilizzo improprio dello strumento societario, finalizzato a scopi ben diversi rispetto a quelli previsti da legislatore (ossia il “fare impresa”), non può essere in nessun caso tollerato e ammesso.
Sulle società di comodo e sugli effetti conseguenti all’accertamento di una tale evenienza, proponiamo una recente pronuncia della V Sezione Civile della Cassazione (sent. 18.01.2022, n. 1506) che chiarisce in maniera esemplare la concreta natura di tale istituto, offrendo anche un importante spunto argomentativo su quelli che possono costituire idonei mezzi di difesa in caso di specifica contestazione.
Occorre premettere che la disciplina fiscale delle società non operative, viene introdotta nel nostro ordinamento con il precipuo scopo di arginare e contrastare il fenomeno delle cc.dd. società di comodo. La ratio originaria dell’istituto tenderebbe a scoraggiare il ricorso all'uso improprio dello strumento societario, utilizzato come mero involucro per raggiungere scopi ben diversi da quelli previsti dal legislatore, quali ad esempio l'amministrazione dei patrimoni personali dei soci, al fine di conseguire un vantaggio fiscale. Ciò porta a individuare, accanto all’impresa effettivamente dedita alla produzione e ai profitti, quelle società "senza impresa", aventi la finalità di mero godimento di beni e quindi indubbiamente classificabili "di comodo".
La dottrina, in merito, è apparsa piuttosto ondivaga nell’individuare il vero scopo della normativa di riferimento.
Per alcuni autori, la disciplina si sarebbe evoluta con lo scopo esclusivo di attuare la gestione di...