Un contraddittorio a distanza, nel quale gli strumenti e le tecnologie informatiche (PEC in primis) potranno consentire alle parti di sopperire al confronto fisico che in questo periodo di emergenza sanitaria è assolutamente da sconsigliare. Il procedimento a distanza è stato regolamentato nella circolare 23.03.2020, n. 6/E in relazione all'accertamento con adesione, ma è evidente che si tratta di una procedura che potrà trovare applicazione per altri istituti del diritto tributario e anche quando sarà terminata l'emergenza. Sulla possibilità che la procedura in oggetto possa trovare altri utilizzi è lo stesso documento a darne diretta conferma, precisando che “queste modalità di gestione del contraddittorio possono essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento”.
La possibile estensione del procedimento tributario a distanza è stata confermata pochi giorni dopo dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella circolare 27.03.2020, n. 7/E, in materia di trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box.
In questo periodo di sospensione dell'attività di accertamento, il contraddittorio a distanza può ovviamente essere attivato soltanto quando è lo stesso contribuente ad averne interesse. A tale proposito, la circolare n. 6/E precisa che, in tale delicato momento storico, il procedimento a distanza potrà essere attivato “laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile, in un'ottica di «collaborazione e buona fede» tra Fisco e contribuente, dar seguito a tali esigenze laddove possibile”.
Ciò detto, è importante prendere atto di questa volontà e del fatto che sia stata istituita e formalizzata una procedura che potrà evitare, anche nel prossimo futuro quando l'emergenza sanitaria sarà terminata, di dover sempre e comunque procedere con un confronto diretto fra Fisco e contribuenti. Il fatto che l'Amministrazione Finanziaria, per ovvie e condivisibili ragioni di sicurezza, richieda che nella gestione del nuovo procedimento a distanza si dia preferenza alla posta elettronica certificata, in luogo di quella ordinaria, può inoltre costituire un elemento a favore dei professionisti che agiscono tramite procura del cliente.
Oltre all'accertamento con adesione e alla trattazione delle istanze di accordo preventivo su base internazionale e del c.d. patent box, il nuovo procedimento a distanza potrebbe trovare applicazione anche in altri istituti del nostro diritto tributario, per esempio nella fase della mediazione tributaria obbligatoria ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 o all'interno delle attività di accertamento per le quali è espressamente prevista l'attivazione del contraddittorio endo-procedimentale, pena la nullità del successivo avviso di accertamento (redditometro, studi di settore, ecc.).
