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Imposte e tasse 27 Luglio 2023

Il grande divario dei regimi impostivi delle persone fisiche

Con l’innalzamento del limite di fatturato del regime forfetario si creano delle differenze molto importanti del livello di pressione fiscale tra contribuenti che di fatto percepiscono un reddito simile.

L’evoluzione normativa che riguarda il cosiddetto “popolo delle partite Iva” ha portato all’innalzamento del limite di fatturato, come sappiamo, da 65.000 a 85.000 euro annui, per l’applicazione del c.d. regime forfetario di cui all'art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014. In presenza di tutti i requisiti posti dalla norma, è quindi possibile per una persona fisica che apre la partita Iva, usufruire del regime forfetario, che prevede l’irrilevanza dei costi di esercizio dell’attività nella determinazione del reddito e l’applicazione di un coefficiente di redditività e di un’aliquota “flat”. Quest’ultima è pari al 15% a regime, mentre per chi inizia una nuova attività è addirittura ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività. Va da sé che, essendo il regime in esame insensibile ai costi di esercizio, esso sarà tanto più conveniente per chi ne usufruisce, quanto più si è in assenza di costi reali. Esaminiamo quindi un caso pratico. Il soggetto A è un professionista che ha appena aperto la partita Iva, neo iscritto a un albo professionale (escluso quindi dall’applicazione della L. 92/2012), che lavora per un solo studio professionale di Milano. Tale soggetto è in assenza di vincolo di subordinazione e svolge l’attività di lavoro autonomo fatturando allo studio professionale un compenso di...

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