Coop e terzo settore 11 Maggio 2020

Il lavoro negli enti del Terzo settore

La normativa di riferimento non regola il rapporto interno, ma pone un tetto alle retribuzioni attraverso due disposizioni specifiche.

Il legislatore della riforma non ha previsto una specifica disciplina del rapporto di lavoro nel Terzo settore. Si è preoccupato, tuttavia, di ribadire (art. 16 del CTS) l'obbligo che i lavoratori degli enti del Terzo settore ricevano il trattamento economico e normativo cui hanno diritto, sulla base dei contratti collettivi (art. 51 D.Lgs. 80/2015). Oltre a questa previsione di carattere generale, il Codice contiene due disposizioni che pongono un tetto alle retribuzioni. La prima (art. 8, c. 3, lett. b) è posta nell'ottica di evitare una distribuzione indiretta di utili, in ossequio al principio secondo cui le risorse dell'ETS, sia durante la vita che in caso di scioglimento dell'ente (art. 9), devono essere destinate al perseguimento delle attività di interesse generale. La norma stabilisce un parametro oggettivo (40% rispetto alle retribuzioni previste per le medesime qualifiche dai contratti collettivi) oltre il quale la retribuzione costituisce distribuzione indiretta di utili. È d'obbligo, a questo punto, richiamare l'analoga disposizione di cui all'art. 10, c. 6, lett. e), D.Lgs. 460/1997 relativo alle Onlus, dove peraltro il limite oltre il quale si configurava distribuzione indiretta di utili era fissato al 20%. Si noti che la disposizione normativa in argomento è da considerare norma antielusiva di tipo sostanziale, della quale può essere chiesta la disapplicazione ai sensi dell'art. 37-bis,...

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