Il magazzino come un surplus per il computo della tassa sui rifiuti
Le aree aziendali adibite a “magazzino” o “deposito” di mezzi e materie da impiegare nella produzione concorrono all'esercizio dell'attività d'impresa e vanno perciò qualificate come aree operative.
In materia di tassa sui rifiuti, ai fini della determinazione delle superfici tassabili, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio di beni produttivi, non potendo considerarsi residui di un ciclo di lavorazione, concorrono all'esercizio dell'attività di impresa e vanno perciò qualificati come aree operative, al pari degli stabilimenti e dei locali destinati alla vendita ove si producono rifiuti solidi urbani. Questo chiarimento, che occorre tener presente per evitare ipotesi di contenzioso, è stato espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 4743/2023.
La vicenda in commento trae spunto dal ricorso presentato da un contribuente in materia di Tari. Questi sosteneva di produrre nel proprio ciclo lavorativo rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di smaltirli attraverso un'impresa specializzata, laddove per tali rifiuti il Comune non aveva, a suo dire, mai istituito o comunque svolto un servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle aziende operanti nel territorio; nelle aree di produzione di rifiuti speciali ricomprendeva anche i locali adibiti a magazzino e deposito e che per tali ragioni riteneva esenti dalla tassazione in argomento.
Quali sono le conclusioni della Cassazione? I Giudici di Piazza Cavour chiariscono che in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, ai fini della determinazione delle superfici tassabili, i...