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Imposte e tasse 14 Gennaio 2021

Il mancato pagamento del bollo sulle fatture

Somme diverse da versare a seconda delle modalità di assolvimento del tributo e di quando è stata sanata la tardività.

L'art. 13, c. 1 D.P.R. 642/1972 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2 Euro per ogni fattura rilasciata dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di un'obbligazione pecuniaria. L'imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 Euro. Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta, si provvede o mediante il pagamento tramite intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, o mediante versamento virtuale, o versamento in conto corrente postale. La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è contenuta nell'art. 15, secondo cui per determinate categorie di atti il versamento è eseguito annualmente sulla base della liquidazione effettuata dal Fisco, dapprima a titolo provvisorio per l'anno in corso e, successivamente, a titolo definitivo sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente. Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta con modalità esclusivamente telematica, entro il giorno 20 del primo mese successivo del trimestre di riferimento. Quindi, riepilogando, l'imposta di bollo sulle fatture può essere assolta mediante contrassegno per le sole fatture cartacee; con le modalità virtuali di cui all'art. 15 D.P.R. 642/1972 tanto per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con...

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