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Imposte e tasse 12 Febbraio 2019

Il miscanto non è un prodotto agricolo. Per ora


Il miscanto, coltura erbacea multiuso con proprietà straordinarie (anzi, quasi miracolistiche), per l'Agenzia delle Entrate non è un prodotto agricolo e così le sue cessioni vanno assoggettate all'aliquota Iva ordinaria del 22%. Così conclude l'Agenzia nella risposta 29.01.2019, n. 15 ad interpello sulla base della Nomenclatura combinata delle voci doganali. Secondo l'Agenzia delle Entrate il miscanto non rientra nella voce doganale della paglia (Iva 10%), come richiesto dall'interpellante, ma deve, invece, essere classificato nel capitolo 14 della Nomenclatura combinata “Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove” e, in particolare, nella voce 1404 9000 “Prodotti vegetali non nominati né compresi altrove – altri diversi dai linters di cotone”. Ne consegue che il bene non è riconducibile ad alcuno dei punti della Tabella A, parti II, II-bis o III, allegata al D.P.R. 633/1972; pertanto, le cessioni in tutte le forme possibili (greggio, anche trinciato, macinato, pressato o agglomerato in pellet), vanno soggette ad aliquota ordinaria, interpretazione che sarebbe condivisa anche da diversi altri Stati membri della Ue, come affermato nella risposta dell'Agenzia. La conclusione dell'Agenzia è condivisibile anche sotto il profilo delle possibilità di utilizzo del miscanto. Infatti, ancorché si tratti di un...

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