Il caso dell’IVA sugli afrodisiaci di origine naturale
Battaglia fiscale di un sexy shop che ha ottenuto ragione dal Fisco olandese, ora la vicenda si sposta a Bruxelles: sono alimenti o integratori le "polveri, capsule e gocce" da assumere per via orale (in purezza o disciolte in bevande)?
Che la Corte di Giustizia UE si stia occupando dell’IVA sugli afrodisiaci è una consolazione per noi italiani, abituati a una burocrazia che difficilmente conosce rivali, ma il caso ha un suo interesse anche operativo dal momento che in materia IVA vige un sistema europeo comune. La vicenda nasce da un accertamento del Fisco olandese nei confronti di un sexy shop, specializzato nella rivendita di afrodisiaci naturali sotto forma di spray, capsule, polveri e gocce, da consumare per via orale, in purezza o allungati in una bevanda; a tali prodotti la proprietà applicava l’IVA agevolata sugli alimenti e questo è proseguito dal 2009 al 2013, fino alla contestazione della polizia tributaria locale.
La giustizia olandese (Corte d’appello dell’Aia) ha dato ragione al sexy shop, ritenendo ininfluente la circostanza che i beni controversi siano offerti come afrodisiaci, ai fini del loro assoggettamento all’aliquota stabilita per i prodotti alimentari. Tale pronuncia ha considerato che gli afrodisiaci in questione sono destinati a essere assunti per via orale; inoltre contengono ingredienti che potrebbero essere presenti anche nei prodotti alimentari. La Corte d’appello dell’Aia ha poi osservato che la definizione di "prodotti alimentari" utilizzata dal legislatore è talmente ampia, da ricomprendere prodotti che non vengono associati in modo inequivoco con gli alimenti, come dolciumi, gomme da masticare o...