Il modello 730 può essere presentato da una platea di soggetti piuttosto ampia che, solo a titolo esemplificativo, comprende i percettori di redditi di lavoro dipendente, di redditi di pensione e indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente. Il termine per l'invio è fissato al 30.09.2021. Tale dichiarazione fiscale può anche essere utilizzata da soggetti che operano nel mondo agricolo, per i quali non incorre l'obbligo di presentare il modello 770 e le dichiarazioni Iva e Irap:
- soci di cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- produttori agricoli in regime di esonero Iva (volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro);
- soggetti che hanno concesso in affitto i terreni agricoli;
- soggetti che detengono una partecipazione in un'impresa familiare, ad esclusione del titolare;
- soggetti che svolgono una conduzione associata.
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i soggetti che possiedono redditi con imposta dovuta non superiore a 10,33 euro.
La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, fino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh anno, che hanno i requisiti per essere considerate attività connesse, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse il cui reddito è ricompreso nei redditi catastali (reddito agrario), da riportare nel quadro A. Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, va presentato il modello Redditi Persone fisiche.
La novità principale di quest'anno è il superbonus: la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022 nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali.
Le altre importanti novità sono:
- la detrazione per il bonus facciate spettante nella misura del 90% per le spese riguardanti gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici;
- il credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno 2 autovetture è riconosciuto un credito d'imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1.08.2020 al 31.12.2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;
- la detrazione degli oneri (a esclusione delle visite mediche convenzionate Ulss e dei farmaci da banco) è possibile solo a fronte di pagamento con sistemi tracciabili (POS, carta di credito, bonifico).
Da quest'anno, inoltre, l'ammontare di alcune delle detrazioni del quadro E si riduce all'aumentare del reddito fino ad azzerarsi con un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
Infine, se si è usufruito del bonus vacanze entro il 31.12.2020 è possibile fruire del residuo importo della detrazione, pari al 20% dell'importo sostenuto.
