Il modello, come di consueto e in controtendenza rispetto alla maggior parte degli adempimenti, non va inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, ma soltanto rilasciato, ossia consegnato al percettore, quindi anche brevi manu oppure per posta.
Il modello deve essere rilasciato quando le somme distribuite non sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (26%) e vale per gli utili prodotti fino al 2017, poiché dagli utili prodotti dal 2018 la L. 205/2017 ha equiparato il trattamento fiscale di dividendi da partecipazioni qualificate e dividendi da partecipazioni non qualificate percepiti da persone fisiche private, prevedendo per entrambe le casistiche un assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta del 26% che, appunto, non implica la compilazione del modello Cupe.
Per le delibere adottate entro il 31.12.2022 opera il regime transitorio, secondo cui per distribuire utili prodotti prima del 2018 si applicano le vecchie regole, qui riepilogate.
Percettore persona fisica privata - Se detiene una partecipazione qualificata, il dividendo concorre alla formazione del suo reddito complessivo nella misura seguente:
- 40% per gli utili prodotti dal 2004 al 2007;
- 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 al 2016;
- 58,14% per gli utili prodotti nel 2017.
- 12,5% per dividendi percepiti fino al 2011;
- 20% tra il 1.01.2012 e il 30.06.2017;
- 26% dal 1.07.2014 al 31.12.2017 (e resta del 26% anche per gli utili percepiti dal 2018: nuove regole).
- 40% per gli utili prodotti dal 2004 al 2007;
- 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 al 2016;
- 58,14% per gli utili prodotti dal 2017.
Il Modello non deve essere rilasciato se nel 2022 è stata deliberata la distribuzione ma poi non si è corrisposto il pagamento entro il 31.12.2022 e se allo stesso soggetto si devono certificare utili formati in esercizi differenti (con un regime di tassazione differente) devono essere compilate distinte certificazioni.
