Coop e terzo settore 24 Marzo 2023

Il Modello EAS entro il 31.03 per le variazioni 2022

Le variazioni rilevanti nel 2022 vanno comunicate attraverso il Modello EAS da presentare entro il prossimo 31.03.2023.

Da presentare entro il 31.03.2023 il Modello EAS nel caso in cui il soggetto interessato abbia avuto variazioni rilevanti nel corso del 2022 (esercizio solare).

Si ricorda che, come ogni anno, l’ambito soggettivo di tale adempimento abbraccia gli enti associativi nonché le società sportive dilettantistiche.
Il modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione ed entro il 31.03 dell’anno successivo, nel caso di variazioni intervenute rispetto al modello precedentemente presentato.
Solo alcune variazioni implicano la necessità dell’invio di un nuovo modello e facendo riferimento al modello semplificato, che permette una compilazione molto più snella del questionario presente all’interno del modello, il punto 20) "Proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità", non rappresenta una variazione da comunicare se a variare è soltanto l’importo della sponsorizzazione comunicata in tale anno. Se invece si modifica la “periodicità” dell’avvenimento, ossia si passa a ricevere tali proventi da abitualmente a occasionalmente o viceversa, oppure dal riceverli al non riceverli e viceversa, tale mutamento va comunicato presentando un nuovo modello EAS, compilato in tutti i suoi punti (per il modello semplificato, solo 6 o 7 a seconda del soggetto).
Si ricorda che il modello EAS semplificato può essere presentato, a titolo non esaustivo, da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui alla L. 383/2000 (e ora iscritte al RUNTS), associazioni riconosciute, associazioni religiose riconosciute, movimenti e partiti politici, associazioni sindacali e di categoria, federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, ecc. La semplificazione prevede di compilare solo alcuni righi del modello e nello specifico:
  • Rigo 3: l’ente ha personalità giuridica (solo per le associazioni riconosciute);
  • Rigo 4: l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali;
  • Rigo 5: l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente e in tal caso occorre indicare il codice fiscale dell’ente nazionale di riferimento;
  • Rigo 6: l’ente è affiliato a federazioni o gruppi;
  • Rigo 20: l’ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità: abitualmente, occasionalmente o non ne riceve (queste le possibili risposte) ed è inoltre da indicare l’importo ricevuto nell’anno;
  • Rigo 25: l’ente opera prevalentemente nel settore (in tal caso seguendo le istruzioni occorre indicare il codice del settore riconducibile o assimilabile al proprio, per esempio codice 5: sport);
  • Rigo 26: l’ente svolge le seguenti specifiche attività (a titolo esemplificativo: gestione palestra, gestione centro sportivo, convegni e congressi, viaggi e soggiorni, ecc.).
Infine, si ricorda che se per svariati motivi non si dovesse presentare il Modello EAS per tempo, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis al fine di evitare che il mancato invio precluda i benefici fiscali. La remissione in bonis si può applicare solo se la violazione non sia stata contestata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Si può inviare il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile versando al contempo una sanzione di 250 euro tramite F24 Elide (senza possibilità di compensare) con codice tributo “8115” e quale anno, l’anno in cui si effettua il versamento.