Riferimento normativo - Il versamento dell’acconto erogato al fornitore/prestatore determina la contabilizzazione dell'uscita finanziaria e contestualmente la registrazione della fattura di anticipo emessa dal fornitore/prestatore e ricevuta dall'acquirente/committente, comprensiva dell'Iva ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Tale disposizione individua il momento nel quale l'Iva diventa esigibile per l'Erario. In generale, il c. 1 prevede che per le cessioni di beni, l'operazione si intende effettuata nel momento della stipula per le operazioni riguardanti i beni immobili, mentre per i beni mobili vale la semplice consegna o spedizione.
Nell'art. 6, c. 3 è invece stabilito che le prestazioni di servizi si intendono effettuate nel momento del pagamento.
Se anteriormente a questi eventi o indipendentemente da essi è emessa fattura, o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Pertanto, in caso di pagamento anticipato (come in quello di anticipata fatturazione dell’acquisto) il contenuto economico dell’operazione ai fini Iva si considera in tutto o in parte realizzato, dando vita al presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità, sia pure limitatamente all’importo pagato o fatturato.
In sostanza, il pagamento (totale o parziale) o l’emissione della fattura identificano il momento esatto in cui l'imposta relativa alla cessione di beni o servizi a titolo oneroso deve essere versata dal contribuente, stante il diritto dell'Erario nei confronti del debitore di pretendere il versamento dell’Iva.
Orientamenti giurisprudenziali - La norma che stabilisce il momento di esigibilità dell’Iva in ogni caso, all’atto di (qualsiasi) pagamento in acconto, è stata parzialmente disattesa dalla giurisprudenza comunitaria nella sentenza 11.02.2006, causa C-419/02). La Corte di Giustizia della Comunità europea ha osservato che, nell’eventualità di versamenti di acconti sul prezzo, l’Iva è immediatamente esigibile a condizione che le future cessioni o prestazioni siano già conosciute e, dunque, esclusivamente quando i beni e servizi sono già specificatamente individuati.
La soluzione della Giustizia UE è stata ripresa da C.T.R. Napoli, Collegio XVIII, sentenza 5.03.2020, n. 2195, secondo cui l’Iva diviene “…esigibile dal momento dell’emissione della fattura all’atto della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione della merce". Inoltre, proseguono i giudici, “… in caso di acconti sul prezzo, l’operazione si considera effettuata alla data di fattura o di pagamento, limitatamente all’importo versato e purché sussistano le citate condizioni previste dal giudice di Lussemburgo …”. Tale principio giuridico Ue, hanno affermato i giudici di Appello partenopei, “…ha portata certamente generale non può essere assolutamente disatteso dai giudici nazionali…”.
In attesa degli sviluppi giurisprudenziali, anche di legittimità, resta da capire se l’orientamento comunitario riguarda solo casi particolari, oppure se può trovare applicazione in tutte le fattispecie in cui le pattuizioni contrattuali non consentono di individuare con precisione, all’atto del versamento dell’anticipo al fornitore, le future cessioni o prestazioni di servizi.
