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Imposte e tasse 03 Luglio 2019

Il nocciolo della residenza nell'esterovestizione societaria


Le indagini di esterovestizione societaria sono molto delicate e soprattutto portano a conseguenze non marginali. Qualora, infatti, queste indagini facessero emergere una dissociazione tra residenza reale e residenza fittizia della società in esame, si vedrebbe totalmente cambiato il modello impositivo, ovvero si passerebbe dalla tassazione del reddito prodotto nel territorio dello Stato a quello della tassazione del reddito ovunque prodotto (“worldwide taxation principle”). Accade infatti in queste situazioni che la sede societaria venga formalmente stabilita in un Paese UE o Extra-UE continuando però ad operare in Italia, con il solo scopo di ottenere una tassazione più favorevole oltreconfine. In presenza di determinati presupposti scattano alcune presunzioni legali (valore probatorio riconosciuto automaticamente dalla legge), le quali operano riconducendo fiscalmente la società alla residenza fittizia. Queste presunzioni ammettono comunque prova contraria, la quale però grava sul contribuente. Esistono 3 criteri che collegano le società alla tassazione italiana (cfr. art. 5 e art. 73 TUIR): il criterio della sede legale, quello della sede dell'amministrazione (sede effettiva) e quello relativo all'oggetto sociale. Sotto il profilo penale-tributario, occorre capire se ci si possa riferire ai fenomeni di esterovestizione societaria come a fenomeni di evasione fiscale internazionale oppure come semplice elusione...

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