Il nolo a caldo come attività accessoria ai fini Iva
Il cd. nolo a caldo praticato in materia di gestione di rifiuti risulta essere qualificabile come attività accessoria e pertanto assoggettata ad aliquota ridotta.
Nell’attività ordinaria di ogni impresa, a prescindere dal settore, trovano applicazione forme contrattuali sempre più articolate e complesse sia per la fornitura di beni che per l’erogazione di servizi, che conducono spesso a segmentare ogni operazione, differenziando tra prestazione principale ed eventuali prestazioni accessorie.
Tale duplicazione obbliga le imprese a prendere in considerazione le questioni del corretto inquadramento Iva di tali operazioni, soprattutto qualora le 2 differenti prestazioni, singolarmente considerate, siano assoggettabili ad aliquote differenti.
Normalmente, ai fini dell’applicazione della disciplina Iva, le eventuali problematiche interpretative possono essere superate mediante l’applicazione del principio di accessorietà: si tratta di una procedura che permette di ricondurre nella disciplina dell’operazione principale il regime giuridico da applicare all’operazione accessoria.
Proprio di recente, si segnala sul tema un importante intervento della Cassazione. Si tratta di una sentenza con cui la Suprema Corte ha chiaramente esposto i principi che presiedono alla corretta applicazione del criterio di accessorietà, nel caso in cui ci si trovi al cospetto di una concatenazione di operazioni, individualmente soggette ad aliquote iva differenti, ma ricondotte a una medesima prestazione (Cass. Civ., Sez. 5, sent. 15.12.2022, n. 36868). Nello specifico, la vicenda trae spunto da...