La L. 178/2020 (art. 1, c. 1064) proroga fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022 la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, introdotto dalla legge di Bilancio 2020, apportando contestualmente modifiche alla disciplina in questione intese a chiarirne l'ambito applicativo. Queste le principali modifiche apportate alla disciplina dell'agevolazione:
• la tipologia di imprese che possono beneficiare del credito d'imposta viene ampliata, in quanto viene disposto che l'agevolazione sia fruibile a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa. La modifica permette di includere anche le imprese agricole, in precedenza escluse in quanto non provviste di un reddito di impresa previsto dalla precedente locuzione;
• la misura del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo è aumentata dal previgente 12% al 20% della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di € 4 milioni (anziché € 3 milioni) ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. In merito, va precisato che per effetto dell'art. 244 D.L. 34/2020 e al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, la misura del credito di imposta per gli investimenti è così aumentata:
- al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a € 50 milioni oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a € 43 milioni;
- al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno € 10 milioni;
- al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 milioni.
• come già previsto per il credito di imposta 2020, l'entità del credito è commisurata all'ammontare degli investimenti effettuati nell'esercizio di riferimento e non più, com'era previsto in precedenza, al valore incrementale degli investimenti rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, ossia nel triennio 2012-2014.
• la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare, introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 206 L. 160/2019), viene ora assoggettata a un obbligo di asseverazione. Si ricorda che la relazione deve illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte nel periodo d'imposta di riferimento in relazione ai progetti in corso di realizzazione. Deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
