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Società 10 Agosto 2023

Il nuovo piano attestato di risanamento (seconda parte)

La disciplina prevista dal Codice della crisi affronta in maniera puntuale il controllo del Tribunale sul piano e il ruolo dell’attestatore.

Unitamente alla documentazione prevista dall’art. 39 del Codice della crisi il debitore in crisi deve depositare presso la cancelleria del Tribunale competente una relazione, anche sintetica, che descriva le principali azioni da porre in essere al fine di realizzare la strategia di risanamento individuata nel piano. Lo scopo è quello di rendere concrete le intenzioni strategiche e favorire l’esplicitazione della valutazione di coerenza storico-inerziale tra obiettivi, strategie identificate e modalità operative per il loro raggiungimento. In buona sostanza deve descrivere: attività, ambiti e modalità di esecuzione; l’impatto delle azioni sull’organizzazione aziendale; responsabilità, nel senso di indicazione dei soggetti ai quali compete l’esecuzione delle azioni; investimenti/disinvestimenti previsti; la coerente tempistica di esecuzione; l’allocazione delle risorse necessarie per lo sviluppo delle azioni previste. l sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti; il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere obbiettivi...

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