Il nuovo regime Iva nell'accordo di call-off stock
Non si realizza una cessione intracomunitaria fino al prelievo dal deposito o alla vendita del bene, inviato e consegnato all'interno dell'Unione Europea.
L'accordo di consignment stock o call-off stock è uno schema negoziale diffuso nella prassi del commercio internazionale, in virtù del quale il venditore invia beni mobili presso un deposito di proprietà del (o in uso al) cliente; i beni inviati e consegnati al cliente restano di proprietà del venditore fino a quando il cliente li preleverà dal deposito per le proprie esigenze produttive o commerciali. In data 4.10.2017 la Commissione Europea ha emanato una proposta di modifica della Direttiva Iva 2006/112/CE, che introduce il nuovo art. 17-bis al fine di armonizzare e semplificare le diverse normative degli Stati Membri in materia di call-off stock, identificando tali operazioni attraverso "un'unica cessione nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato lo stock".
Il nuovo art. 17-bis prevede che non sarà più necessaria l'apertura di una partita Iva locale del venditore nello Stato membro di costituzione del deposito in regime di call-off stock, a condizione che:
1. i beni siano spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, tali beni saranno ceduti a un altro soggetto passivo il quale, in forza dell'accordo esistente tra le parti, detiene l'esclusivo diritto di acquisirne la proprietà;
2. il soggetto passivo che spedisce o...