L’oggetto giuridico del reato previsto all’art. 11 D.Lgs. 74/2000, avente a oggetto l’illecito di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, non è rappresentato semplicemente dal diritto di credito vantato da parte dell’Erario, ma anche dal mero pregiudizio della generica garanzia riferibile ai beni del soggetto obbligato, ovverosia il contribuente inadempiente. Rispetto alla reale configurazione del reato, infatti, si discorre se il suo perfezionamento si verifichi anche qualora, successivamente al compimento di atti in concreto qualificabili come “fraudolenti”, si proceda al pagamento delle imposte dovute oltre che dei relativi accessori.
Questa rigorosa interpretazione, compendiata in un recente intervento della Cassazione (Cass. Civ. Sez. V, ord. 20.02.2023, n. 7041) offre un interessante spunto di riflessione sulla corretta lettura e interpretazione degli elementi che attengono alla definizione dell’oggetto giuridico del reato. L'art. 11 D.Lgs. 74/2000 prevede una specifica ipotesi sanzionatoria per chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50.000,00 euro, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
La norma dispone la...