Nell’ambito delle trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti o in occasione del deposito della domanda di un concordato, il debitore può proporre, ai sensi dell’art. 63 e ss. del Codice della Crisi, il pagamento parziale o dilazionato dei seguenti carichi fiscali:
tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali;
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.
Il decreto correttivo ha mantenuto l’aggettivo “fiscale” della transazione nel titolo, ma lo ha eliminato all’interno della norma, considerato appunto che l’accordo può avere a oggetto oltre che i tributi, anche i crediti per contributi obbligatori di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa (così la Relazione al D.Lgs. 147/2020).
Il contenuto della transazione o dell’accordo, fiscale o contributivo, è libero, laddove il legislatore non ha imposto particolari limiti quantitativi (minimi) o tempi di dilazione prefissati, né un trattamento non inferiore all’importo realizzabile con la liquidazione del bene oggetto di prelazione, essendo irrilevante in caso di accordi la natura privilegiata o chirografaria dei crediti.
L’attestazione del professionista indipendente relativamente ai crediti fiscali e previdenziali deve...