Risponde l’Agenzia asserendo che il rimborso del bollo è parte integrante del compenso del contribuente forfetario, assimilandolo ai ricavi di cui all’art. 1, c. 64 L. 190/2014 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.
Il parere dell’Agenzia desta però non poche perplessità. Si ricorda anzitutto che il contribuente forfetario non è in grado di dedurre analiticamente i componenti negativi di reddito. L’assoggettamento a ricavo della fattispecie, espone il contribuente all’innaturale imponibilità di ciò che, essendo stato traslato sul cliente, costituisce il rimborso di una spesa effettuata in nome e per conto del cliente stesso, sfuggendo perciò a qualsiasi tipo di imponibilità secondo qualsiasi fonte normativa: è appena il caso di citare l’art. 54, D.P.R. 917/1986.
L’assoggettamento a tassazione del rimborso del bollo porterebbe inoltre a non poche storture e asimmetrie fiscali tra diversi contribuenti. Si pensi ad esempio a questi 2 casi:
- caso A): contribuente che emette una sola fattura all’anno da 20.000,00 euro;
- caso B): contribuente che emette 100 fatture all’anno da 200,00 euro ciascuna;
Vale da ultimo la pena ricordare che le risposte agli interpelli sono pareri dell’Agenzia delle Entrate, resi sulla base dell'art. 11, c. 1 lett. a) L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Il parere espresso dall'Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Spiace in questi casi constatare che molti programmi di gestione della fatturazione elettronica, recepito il parere dell’Agenzia, abbiano adeguato i sistemi facendo in modo di obbligare i contribuenti forfetari a inserire in fattura il rimborso dell’imposta di bollo con natura N2.2, rendendo in questo modo imponibile il rimborso dell’imposta di bollo anche ai fini del contributo integrativo dell’eventuale cassa professionale del contribuente, finendo per costituire un quadro fiscale-previdenziale che sfiora l’ilarità.
Il contribuente deve sempre essere messo nella condizione di porre in essere il comportamento che ritiene fiscalmente più corretto, anche se contrario a quello dell’Agenzia. Questa sì, che è Legge.
