Entra finalmente nella fase operativa la riforma del Terzo settore, dopo l'istituzione del RUNTS (D. Lgs. 106/2020) e il concreto avvio del Registro che dovrebbe avvenire nell'aprile 2021.
In questa sede si esamineranno alcuni problemi che si pongono per le Onlus nel passaggio a impresa sociale. In particolare, ci si chiede se tali soggetti possano continuare ad applicare la disciplina di cui al D.Lgs. 460/1997 fino al momento della loro abrogazione che dovrebbe avvenire a decorrere dal periodo di imposta successivo alla autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, c. 10 D.Lgs. 117/2017, e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del suddetto Registro (art. 104, c. 2 D.Lgs. 117/2017), oppure sino al momento di iscrizione al RUNTS, se antecedente a questa data.
Il primo problema che si pone, con riferimento alle imprese sociali, è relativo all'interpretazione dell'art. 101, c. 8 del Codice del Terzo settore, che così recita: “La perdita della qualifica di Onlus a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli art. 10, c. 1, lett. f) D.Lgs. 4.12.1997, n. 460; art. 4, c. 7, lett. h) D.P.R. 26.10.1972, n. 633”. Occorre anzitutto ricordare che la norma è stata introdotta perché, per accedere al RUNTS, le Onlus dovrebbero adeguare i loro statuti al D.Lgs. 117/2017. A quel punto, la Onlus, con tutta probabilità, rischia di perdere i requisiti di cui al D. Lgs. 460/97 e, quindi, la...