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Revisione 23 Luglio 2019

Il “pasticciaccio brutto” delle nomine dell’organo di controllo


Nel cuore torrido dell'estate, con perfetto tempismo balneare, il legislatore ha nuovamente mostrato il peggio di sé in termini di tecnica legislativa e di incapacità di attuare la benché minima pianificazione anche di breve periodo su questioni cruciali. L’incresciosa gestione degli Isa, palesemente “ritoccati” per cercare di portare comunque a casa una attesa di gettito pianificata (che molto probabilmente non arriverà mai) ha affiancato, quasi in contemporaneo, l’assurdo balletto riguardante i nuovi limiti per le nomine dell’organo di controllo e/o del revisore in base alle decorrenze introdotte dall’art. 379, c. 3 D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza). Per questo motivo è opportuno il richiamo al titolo (Quer pasticciaccio brutto...) di un grande romanzo del Novecento per rappresentare lo sconcerto di aziende, imprenditori e professionisti che stanno assistendo allo scempio, anche dottrinale, di una norma, chiara nella sua ratio e decorrenza fino dalla stesura della relazione accompagnatoria al D.Lgs. 14/2019 sopra citato. “Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al c. 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle...

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