Nel cuore torrido dell'estate, con perfetto tempismo balneare, il legislatore ha nuovamente mostrato il peggio di sé in termini di tecnica legislativa e di incapacità di attuare la benché minima pianificazione anche di breve periodo su questioni cruciali.
L’incresciosa gestione degli Isa, palesemente “ritoccati” per cercare di portare comunque a casa una attesa di gettito pianificata (che molto probabilmente non arriverà mai) ha affiancato, quasi in contemporaneo, l’assurdo balletto riguardante i nuovi limiti per le nomine dell’organo di controllo e/o del revisore in base alle decorrenze introdotte dall’art. 379, c. 3 D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).
Per questo motivo è opportuno il richiamo al titolo (Quer pasticciaccio brutto...) di un grande romanzo del Novecento per rappresentare lo sconcerto di aziende, imprenditori e professionisti che stanno assistendo allo scempio, anche dottrinale, di una norma, chiara nella sua ratio e decorrenza fino dalla stesura della relazione accompagnatoria al D.Lgs. 14/2019 sopra citato.
“Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al c. 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle...