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Imposte e tasse 26 Novembre 2021

Il patto di non concorrenza erogato al lavoratore all’estero

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sulla tassazione delle somme corrisposte da una società svizzera al dipendente che risiede in Italia.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 17.11.2021, n. 783, ha analizzato la fattispecie dell’applicazione delle retribuzioni convenzionali previste dall’art. 51, c. 8-bis del Tuir a somme maturate in costanza della prestazione estera, anche se liquidate successivamente. Il lavoratore istante, residente in Italia, ha svolto la prestazione lavorativa in Svizzera. In occasione di un accordo individuale ha condiviso con il proprio datore di lavoro la risoluzione consensuale della prestazione lavorativa, pattuendo l’erogazione di azioni maturate nel periodo di lavoro all’estero e di un patto di non concorrenza erogabile al termine della cessazione del rapporto di lavoro. Sul punto l’Agenzia delle Entrate, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9.03.1976 e ratificata con L. 23.12.1978, n. 943 (in breve, "Convenzione" o "Trattato"), ha ritenuto i seguenti aspetti: le azioni effettivamente maturate nel periodo di svolgimento della prestazione lavorativa all’estero non devono essere ulteriormente assoggettate a prelievo fiscale in quanto assorbite dall’applicazione della tassazione della retribuzione convenzionale ex art. 51, c. 8-bis del Tuir; le somme erogate a titolo di patto di non concorrenza al termine del rapporto di lavoro devono essere autonomamente tassate. In merito a quest’ultima fattispecie, il Commentario Ocse...

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