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Imposte e tasse 31 Ottobre 2018

Il prestanome non risponde per l'imposta evasa


Qualora vengano accertati ricavi “in nero”, l'unico soggetto che può essere chiamato a risponderne viene individuato nell'effettivo titolare e mai nel soggetto interposto individuato come “prestanome”. Il principio è sancito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza 19.10.2018, n. 26414), con cui viene sancita l'illegittimità della pretesa di una maggiore imposta a carico di una “testa di legno”, sostenendo che per soggetto passivo d'imposta si deve intendere esclusivamente colui che risulta effettivo titolare della maggiorazione reddituale contestata. Si tratta di un caso ricorrente, rispetto al quale si registrano ripetuti interventi della Suprema Corte, da cui è agevole trarre gli elementi essenziali della fattispecie, concernenti una divergenza tra la situazione esteriore e quella sostanziale, con la prova dell'effettiva disponibilità del reddito in capo al soggetto interponente. Nel caso specifico, è stato escluso che i ricavi non dichiarati potessero essere attribuiti al contribuente che soltanto in maniera figurata ne risultava titolare. I giudici poggiano la decisione nella lettura dell'art. 37, c. 4 D.P.R. 600/1973 secondo cui in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio, vanno imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, purché sia data dimostrazione, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che...

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