Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile”, adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
Il Regolamento individua 6 criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali:
- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
- prevenzione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.
Gli effetti generati sui 6 obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a 4 scenari distinti:
- la misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo;
- la misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%;
- la misura contribuisce “in modo sostanziale" all’obiettivo ambientale;
- la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.
- approccio semplificato: adottato se, per un singolo obiettivo, l’intervento è classificabile in uno dei primi tre scenari. Le Amministrazioni hanno quindi fornito una breve motivazione per mettere in luce le ragioni per cui l’intervento è associato ad un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal suo contributo potenziale alla transizione verde;
- analisi approfondita e condizioni da rispettare: da adottare per gli investimenti e le riforme che ricadono in settori come quello dell’energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti, e che dunque presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali. La stessa analisi si è resa necessaria anche per gli interventi che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
