Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 16 Luglio 2025

Il principio temporale salva l’equilibrio tra Iva e registro

Non è solo una questione di date, ma di coerenza: la Cassazione chiarisce quando applicare i nuovi criteri per l’agevolazione prima casa.

Nell’ordinanza 10.02.2025, n. 3317 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione si inserisce nel filone interpretativo volto a garantire la coerenza tra l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di registro, con particolare riferimento alle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” non di lusso.Il punto focale della pronuncia risiede nella conferma di un principio che può sembrare tecnico, ma che in realtà incide in modo rilevante su sicurezza giuridica e prevedibilità dell’azione amministrativa: l’allineamento temporale dei criteri di definizione dell’immobile agevolabile in funzione della data dell’atto di trasferimento.Nel caso esaminato, la compravendita immobiliare era stata perfezionata nel marzo 2014, cioè prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014, che ha armonizzato la nozione di “immobile non di lusso” al criterio catastale già previsto per le agevolazioni in materia di imposta di registro. La Cassazione, valorizzando l’efficacia temporale delle nuove disposizioni, ha chiarito che, per tutti gli atti anteriori al 13.12.2014 (data di entrata in vigore della modifica), resta ferma l’applicazione del precedente criterio sostanziale, basato sulle caratteristiche oggettive dell’immobile e sul superamento della soglia di 240 mq di superficie utile.La vicenda, dunque, rappresenta un caso esemplare di corretta ricostruzione del quadro normativo in evoluzione, con l’individuazione precisa del discrimine...

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