L’art. 118, c. 2 D.L. 118/2021, così come modificato dalla legge di conversione, stabilisce che l’imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e ubicato, a cura del cancelliere, nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli artt. 111, 167, 168 e 169 R.D. 16.03.1942, n. 267, riguardo, in particolare, alla prededuzione e al divieto di instaurare o proseguire azioni esecutive.
Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell’esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l’udienza per l’omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario e l’udienza di omologazione devono decorrere non meno di 30 giorni.
I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione...