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Imposte e tasse 16 Maggio 2022

Il professionista ostaggio dei corrispettivi da incassare

Secondo l’Agenzia, il professionista che si trasferisce all’estero dovrebbe, prima di chiudere la partita Iva, fatturare e assoggettare a tassazione i corrispettivi non ancora incassati o, altrimenti, tenere aperta la partita Iva.

Il diritto tributario si basa su principi e norme ma la sua applicazione si scontra poi con modulistica, specifiche tecniche e adempimenti di varia natura. In tale contesto un professionista chiude la partita Iva e si trasferisce all’estero dove continua a fare l’avvocato. A distanza di 7 anni, il Tribunale gli comunica la spettanza di compensi non ancora fatturati.

Come deve comportarsi il contribuente? In ambito Iva, Cass. 9064/2021 spiega che il fatto generatore si verifica al momento di espletamento del servizio. Quindi non sarebbe vero che le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento, ma si dovrebbe ritenere che il pagamento rappresenta solo il momento ultimo in cui emettere la fattura.
Da ciò deriva che se il professionista presta il servizio, chiude la partita Iva e successivamente incassa, deve comunque emettere fattura. Infatti, ciò che rileva non è il suo status di soggetto Iva al momento dell’incasso-esigibilità ma il suo status al momento dell’effettuazione della prestazione-esigibilità.
Quindi, ci dice l’Agenzia, il professionista può anticipare la fatturazione o tenere aperta la partita Iva fino all’ultimo incasso (o riattivarla in tale occasione).
Ma che succede ai fini delle imposte dirette? L’Irpef, anche per i professionisti si paga sul reddito incassato. In questo ambito non esistono i concetti di derivazione UE di fatto generatore ed esigibilità. Quindi, l’abitualità che determina l’appartenenza del reddito al lavoro autonomo non occasionale, dovrebbe rilevare nell’anno di incasso e non in quello di svolgimento della prestazione.
Tuttavia, per ragioni eccezionali di semplificazione, l’Agenzia ha aperto la porta a una deroga per i professionisti che nell’ultimo anno del regime dei minimi hanno tenuto conto dei redditi non ancora incassati (circ. 17/2012). In mancanza, l’Agenzia con interpello 299/2000, ha riconosciuto che i corrispettivi posteriori alla cessazione dell’attività professionale (chiusura della partita Iva) devono rilevare come occasionali. Non è dato sapere quanto ha rilevato in questa conclusione la circostanza che i modelli fiscali non permettono la dichiarazione di redditi da lavoro autonomo a chi ha già chiuso la partita Iva (avendo prima fatturato le prestazioni non incassate).

Tale conclusione pare, però, rimessa in discussione dal più recente interpello 218/2022. Qui l’Agenzia considera facoltativo l’applicazione del principio di cassa e generalizza la facoltà di imputare all’ultimo anno di partita Iva i compensi non ancora incassati (prima previsto in riferimento ad attività marginali e solo per motivi di semplificazione). Inoltre, ritiene che il professionista, avendo chiuso la partita Iva a seguito del trasferimento all’estero, deve non solo riattivare la partita Iva ma anche dichiarare il reddito come reddito da lavoro autonomo.
La nuova interpretazione, a parte la compatibilità con la Convenzione contro le doppie imposizioni, tocca una questione mai completamente risolta, che è stata affrontata di volta in volta (forse qui è stata valorizzata l’abitualità della professione, ancorché esercitata all’estero?) però mai in maniera sistematica.