Con la sentenza 15.10.2018, n. 25653, la Cassazione torna a occuparsi di operazioni permutative esaminandone alcuni aspetti. Nel settore delle concessionarie di pubblicità e non solo, ci si imbatte frequentemente in contratti di cambio merce: attraverso tali contratti il venditore di spazi pubblicitari si procura nuovi clienti, mentre il suo cliente utilizza i propri beni e servizi per pagare la pubblicità.
Tali beni e servizi sono poi venduti su mercati chiusi che possono essere identificati nella comunità dei dipendenti del venditore della pubblicità o affidati a operatori specializzati che collocano i prodotti su particolari circuiti.
Alla permuta vera e propria di beni e agli scambi di servizi (operazioni permutative) sono dedicate due norme specifiche dell’IVA. L’art. 11 del decreto prevede che le operazioni non possono essere compensate e l’art. 13 stabilisce che la transazione deve essere fatturata al valore normale.
Oltre a questi aspetti, che trovano puntuale disciplina, vi sono almeno altre due criticità. La prima riguarda i presupposti per identificare l’operazione permutativa. La seconda riguarda il momento impositivo.
La sentenza cui ci riferiamo si occupa di questo ultimo tema. Per quanto attiene al primo tema, diciamo solo che, secondo una diffusa opinione, l’operazione permutativa presuppone l’assenza di valorizzazione reciproca delle due prestazioni e quindi una sorte di baratto. Gli...