Viste le numerose richieste, con circolare 3.12.2018, n. 412088 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti sul credito d'imposta formazione 4.0, istituito con l'art. 1, cc. 46-56 legge 27.12.2017, n. 205 e disciplinato con il D.M. 4.05.2018.
Un primo chiarimento riguarda il termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali: al riguardo, si precisa che tale condizione si deve intenderei soddisfatta quando lo svolgimento delle attività formative sia previsto in contratti sottoscritti (o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività) dal 1.01.2018, cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa.
Si evidenzia che risulta demandata ai contratti collettivi aziendali o territoriali l'espressa previsione dei contenuti delle attività formative, con particolare riferimento all'impegno di effettuare investimenti in tali attività. Tale previsione potrà essere successivamente integrata al fine di specificare le modalità di svolgimento delle attività formative. Le parti potranno individuare liberamente lo schema di accordo, a condizione che risulti espressamente la comune volontà in merito alle attività concordate e alla loro programmazione.
Questione e-learning: molte richieste di chiarimento hanno riguardato la possibilità di riconoscere il beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano...