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Imposte e tasse 24 Marzo 2021

Il punto sulla rivalutazione beni d'impresa

I soggetti titolari di reddito d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali IFRS possono procedere all'operazione per beni materiali, immateriali e immobilizzazioni finanziarie.

L’art. 110 D.L. 104/2020 ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa risultanti dal bilancio d’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019. La rivalutazione può essere effettuata su tutti i beni materiali ad esclusione dei cosiddetti “beni merce”. Possono essere rivalutati i beni riscattati dal leasing entro l’esercizio in corso al 31.12.2019 in quanto già iscritti nell’attivo patrimoniale dell’impresa utilizzatrice. Possono essere rivalutati anche i beni di costo inferiore a 516,46 euro e quelli completamente ammortizzati. La norma non prevede obbligo di perizia dei beni. È perciò opportuno che l’impresa predisponga una relazione di stima basata su una valutazione che attesti un regolare processo di rivalutazione indicando i criteri adottati. L’organo di controllo non potrà limitarsi a prenderne atto e ratificare, ma dovrà analizzare la valutazione e formulare un’opinione sulle scelte compiute. L’OIC, nella bozza di interpretazione n. 7, identifica il limite massimo di rivalutazione (si può utilizzare sia il criterio del valore d’uso che il valore di mercato) e dispone le regole contabili da seguire affinché possa essere posta in essere una rivalutazione dei beni patrimoniali dell’impresa. L’impresa che si avvale della rivalutazione iscrive il maggior valore dei beni nell’attivo dello stato...

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