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Gestione d'impresa 17 Maggio 2023

Il raggruppamento di imprese nel nuovo Codice degli appalti

Brevi considerazioni in tema di responsabilità e fiscalità delle imprese riunite dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023.

La responsabilità. Il nuovo Codice dei contratti pubblici, all’art. 68, rimodula i raggruppamenti temporanei di operatori economici (RTI-ATI) che sulla base di una congiunta offerta intendono partecipare ad una gara. La precedente normativa (D.Lgs. 50/2016) distingueva tra ATI verticale, orizzontale e mista. La scelta era libera ma, a differenza della categoria lavori, nel settore servizi e forniture si prevedevano criteri di scorporabilità. L’individuazione delle diverse prestazioni doveva essere contenuta nell’avviso di gara; in caso di assenza, la distinzione doveva essere comunque praticabile avuto riguardo all’oggetto dell’appalto e ai requisiti richiesti. Diversamente era esclusa la possibilità di partecipare con ATI di tipo verticale, posto che all’interno di tali raggruppamenti era vietato procedere di propria iniziativa al riparto delle prestazioni. Nel RTI orizzontale, capogruppo (mandataria) e mandante/i, a prescindere dalle quote di partecipazione attribuite a ciascuna, erano solidalmente responsabili nei confronti dell’appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori. Nella verticale, la responsabilità solidale era in capo alla sola mandataria: le mandanti eseguivano le prestazioni di rispettiva competenza che, in caso di inadempienza, venivano onorate dalla capogruppo. Nell’ATI mista, fattispecie principalmente ravvisabile negli appalti di grandi opere, si imponeva la nomina di una...

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