Il rapporto tra volontari e dipendenti delle ODV e APS
Criteri e nozione di “lavoratore” ai fini del computo delle percentuali negli enti di cui rispettivamente agli artt. 33, c. 1, e 36, ultimo periodo, del Codice del Terzo settore, anche alla luce della nota ministeriale 30.11.2021, n. 18244.
Le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) si caratterizzano, come noto, per il fatto di avvalersi prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, dell’operato dei volontari. La norma è contenuta all’interno dell’art. 32, c. 1, per le ODV e dell’art. 35, c. 1 per le APS. Queste tipologie di associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, oppure, nel caso di APS, al 5% del numero degli associati.
Al riguardo, sorgevano dubbi in merito ai seguenti aspetti:
criterio applicabile ai fini del calcolo delle percentuali sopra esposte;
nozione di “lavoratore” da utilizzare ai fini del computo delle percentuali.
Si esprime su entrambi i punti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota 30.11.2021, n. 18244.
Criterio di calcolo: la nota ammette il c.d. “criterio per teste” o capitario, ricordando che il dato numerico a cui fare riferimento è quello dei volontari iscritti al registro dei volontari dell’ente. Tale criterio consente di tenere anche conto in maniera positiva dell’apporto...