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Imposte e tasse 13 Maggio 2021

Il ravvedimento operoso su reverse charge

Con l'interpello n. 301/2021 l'Agenzia conferma che se l'Iva è erroneamente applicata dal cessionario con inversione contabile, la detrazione è salva e la sanzione si applica in misura fissa, ma è ravvedibile.

Una società non residente, con identificativo e deposito Iva in Italia, deve fatturare con Iva italiana la merce estratta dal deposito solo se l'acquirente non è stabilito in Italia. Negli altri casi, infatti, le disposizioni vigenti richiedono che l'acquirente stabilito in Italia integri la fattura emessa dal non residente con il reverse charge di cui all'art. 17, cc. 2 e 3 D.P.R. 633/1972. Si ricorda che per soggetto stabilito si intende un soggetto domiciliato con stabile organizzazione in Italia, mentre non è soggetto stabilito un soggetto con una semplice identificazione Iva in Italia, diretta o con rappresentante fiscale. Ciò premesso, è capitato che un venditore lussemburghese con deposito Iva in Italia, ha errato nell'applicazione delle regole appena descritte, indotto da informazioni erronee, e ha fatturato la merce estratta dal deposito italiano e destinata ad un acquirente non residente con identificativo Iva italiano, ma senza stabile organizzazione in Italia, utilizzando la partita Iva lussemburghese. Il fornitore ha indicato in fattura “reverse charge”. La procedura corretta, invece, avrebbe richiesto l'emissione di una fattura dall'identificativo Iva italiano con Iva esposta. Con il recente interpello 301/2021, la società lussemburghese si rivolge all'Agenzia per avere conferma sulla procedura di correzione. In particolare, l'istante chiarisce che l'errore è stato...

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