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Imposte e tasse 24 Febbraio 2020

Il reato di infedele dichiarazione

Effetti e conseguenze sulla disciplina delle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020.

Il legislatore tributario ha regolato il reato di infedele dichiarazione già dal 1974, prevedendo, all'art. 56 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, l'applicazione della sanzione penale qualora l'imposta accertata avesse superato i 5 milioni di vecchie lire. Con l'introduzione nel nostro sistema penale, ad opera della L. 516/1982 (c.d. "Manette agli evasori"), di un corpus di norme volte a sanzionare una serie di reati tributari svincolati dall'accertamento dell'evasione d'imposta, ma prodromici ad essa, si assiste alla soppressione del citato art. 56 e all'introduzione del reato di dichiarazione infedele, come previsto all'art. 1, n. 3 D.L 429/1982. La sanzione era applicabile ai soli casi di infedele dichiarazione relativi a omessa indicazione di redditi fondiari, di capitale o di altri redditi per i quali non era prevista la tenuta delle scritture contabili. Tale ipotesi di reato, inizialmente applicabile alla ridotta quantità di fattispecie considerate, con la revisione dell'intero sistema penale tributario (D.Lgs. 74/2000) si pone quale norma residuale, assumendo la funzione di discrimine rispetto alle più gravi ipotesi delittuose di cui agli artt. 2 e 3 del medesimo D.Lgs. Diversamente dalla previgente normativa, ricadono nell'alveo dei delitti previsti dall'art. 4 D.Lgs. 74/2000 le infedeltà dichiarative per la totalità dei redditi, indipendentemente dalla tenuta delle scritture contabili obbligatorie.
Soggetti attivi del reato - Costituendo il delitto in esame un reato proprio, può essere commesso da colui il quale è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ancorché non necessariamente obbligato alla tenuta delle scritture contabili. Per i soggetti tenuti all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Irap, tale modello è escluso dal delitto in argomento. Soggetto attivo del reato, in presenza di un amministratore prestanome, non è quest'ultimo, ma colui il quale materialmente gestisce la società e che risulta legittimato alla presentazione della dichiarazione.
Condotta - La condotta, di tipo commissivo, consiste nell'indicazione, in una delle dichiarazioni che il soggetto è tenuto a presentare, di elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi inesistenti. Tale dichiarazione, dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, risulta dunque ideologicamente falsa perché esprime un quadro economico e reddituale non veritiero.
Dolo specifico - Ai fini della configurazione del reato, l'art. 4 D.Lgs. 74/2000 richiede il dolo specifico dell'evasione. Tale intenzionalità è riferita, come sopra detto, all'indicazione, in una delle dichiarazioni che il soggetto è tenuto a presentare, di elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi inesistenti.
Elusione e dichiarazione infedele - La rilevanza penale dell'elusione fiscale è circoscritta alle ipotesi di condotte fraudolente che possono concretizzarsi, tra l'altro, in attività riconducibili alla simulazione e alla produzione di documentazione falsa.
Imposta evasa - Affinché si configuri il reato di infedele dichiarazione occorre che congiuntamente:
• l'imposta evasa sia superiore a 100.000 euro, con riferimento a ogni singola imposta;
• l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o a 2 milioni di euro.
Sanzione penale - La sanzione penale applicabile nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000, così come modificata dalla legge di conversione del D.L. 124/2019, consiste nella reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi. Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame non si tiene conto delle circostanze previste ai cc. 1-bis e 1-ter dell'art. 4.
Intercettazioni telefoniche - Nell'attuale formulazione, essendo la pena detentiva massima inferiore a 5 anni, non è possibile procedere ad alcun tipo di intercettazione.