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Società
01 Dicembre 2021
Il recesso del socio ad nutum nelle società a responsabilità limitata
Dopo la riforma del diritto societario, una delle caratteristiche che differenziano le Srl è la libertà di inserire nello statuto clausole che regolano la vita della società, a volte limitando in maniera significativa la libertà del socio.
Il diritto di recesso del socio di società a responsabilità limitata può essere esercitato in alcuni casi anche in assenza di una delibera che lo “provochi”, poiché la presenza di determinate clausole di statuto può essere sufficiente per l’esercizio del diritto in qualsiasi momento della vita sociale. A fronte di tali clausole, il legislatore ha previsto meccanismi correttivi che consentono al socio, in qualsiasi momento, di esercitare il diritto di recesso e di ottenere la liquidazione della propria quota di partecipazione in società.
Nella prassi il recesso di un socio è la conseguenza di un comportamento della maggioranza del capitale sociale che determina una sostanziale modifica della posizione del socio di minoranza. In tal senso, l’art. 2473, c. 1, c.c. consente al socio di esercitare il diritto di recesso in presenza di delibere (o di operazioni) che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale, il cambiamento del tipo sociale (trasformazione), o in presenza di operazioni di fusione e scissione e laddove venga trasferita la sede all’estero. Risulta del tutto evidente che in tali casi la posizione del socio subisce importanti modifiche a seguito della decisione dell’assemblea presa a maggioranza, con la conseguenza che il socio stesso che non acconsente alla delibera può scegliere se subire la scelta della maggioranza o esercitare il diritto di recesso.
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