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Coop e terzo settore 01 Agosto 2026

Il regime di esenzione per le coop di lavoro secondo il nuovo TUIR

Una costruzione normativa fondata su un regime di esenzione che si rivela invece una mera previsione di deducibilità, a determinate condizioni, dell’Irap dall’Ires.

La lettura dell'art. 272 del nuovo TUIR, approvato con D.Lgs. 19.06.2026, n. 117 e in vigore dal 1.01.2027, crea una forte aspettativa iniziale, presentando le condizioni tali per cui possa essere raggiunta la completa esenzione dall'Ires, in relazione al reddito conseguito dalle cooperative di produzione e lavoro, per poi chiudere con un forte ridimensionamento della portata di tale agevolazione, riducendo ciò che pareva poter portare all'azzeramento dell'imposta ad una semplice previsione di deducibilità dell'Irap. È rimasta in effetti l'impalcatura normativa precedente, nella quale il principio contenuto nell'art. 11 D.P.R. 601/1973, mantenuto sino a oggi nel suo testo letterale, è stato nel tempo sgonfiato ad opera delle disposizioni successivamente introdotte, mirate al complessivo riordino dei benefici previsti in materia di imposte dirette a vantaggio delle società cooperative.Ecco, dunque, un 1° comma estremamente chiaro, che presenta 2 situazioni alternative, in ragione dell'entità del rapporto tra il costo del lavoro dei soci e gli altri costi di bilancio. Viene in 1° luogo prevista (c. 1, n. 1) l'esenzione da Ires in relazione ai redditi conseguiti dalle cooperative di produzione e lavoro, se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le relative integrazioni, non risulta inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi...

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