Il regime di esenzione per le coop di lavoro secondo il nuovo TUIR
Una costruzione normativa fondata su un regime di esenzione che si rivela invece una mera previsione di deducibilità, a determinate condizioni, dell’Irap dall’Ires.
La lettura dell'art. 272 del nuovo TUIR, approvato con D.Lgs. 19.06.2026, n. 117 e in vigore dal 1.01.2027, crea una forte aspettativa iniziale, presentando le condizioni tali per cui possa essere raggiunta la completa esenzione dall'Ires, in relazione al reddito conseguito dalle cooperative di produzione e lavoro, per poi chiudere con un forte ridimensionamento della portata di tale agevolazione, riducendo ciò che pareva poter portare all'azzeramento dell'imposta ad una semplice previsione di deducibilità dell'Irap. È rimasta in effetti l'impalcatura normativa precedente, nella quale il principio contenuto nell'art. 11 D.P.R. 601/1973, mantenuto sino a oggi nel suo testo letterale, è stato nel tempo sgonfiato ad opera delle disposizioni successivamente introdotte, mirate al complessivo riordino dei benefici previsti in materia di imposte dirette a vantaggio delle società cooperative.Ecco, dunque, un 1° comma estremamente chiaro, che presenta 2 situazioni alternative, in ragione dell'entità del rapporto tra il costo del lavoro dei soci e gli altri costi di bilancio. Viene in 1° luogo prevista (c. 1, n. 1) l'esenzione da Ires in relazione ai redditi conseguiti dalle cooperative di produzione e lavoro, se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le relative integrazioni, non risulta inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi...