Il regime del perfezionamento attivo prevede l'importazione temporanea di merci estere al fine di essere lavorate. Al termine delle predette lavorazioni si procede all'esportazione dei prodotti risultanti, anche definiti compensatori.
La normativa di riferimento per l’applicazione del perfezionamento attivo è primariamente il Codice Doganale dell’Unione, oltre al TULD. Il perfezionamento attivo è un regime doganale di lavorazione di merci e semilavorati di provenienza estera. Si definisce attivo in quanto nel Paese di temporanea importazione delle merci e dei semilavorati vengono effettuate lavorazioni che sono remunerate. Pertanto, queste lavorazioni hanno un impatto finanziario positivo per il Paese dove vengono eseguite.
Le merci e i semilavorati che sono interessati dal perfezionamento attivo entrano nel territorio italiano non per essere immesse al consumo e perciò vengono sospesi i dazi e i diritti doganali, sia le tasse equivalenti. Tale regime di sospensione è strettamente connesso all’obbligo degli operatori coinvolti di riesportare i prodotti della lavorazione entro un limite temporale prestabilito. All’atto dell'importazione temporanea finalizzata al perfezionamento attivo, viene costituito un deposito di garanzia temporaneo derivante dai diritti doganali calcolati allo stesso modo delle importazioni definitive. Il prefato deposito cauzionale potrebbe essere erogato in uno dei seguenti modi: polizze assicurative; a scomputo di una precedente cauzione globale; fideiussione bancaria. Del predetto deposito di garanzia la dogana emette ricevuta. Non tutti sono obbligati a costituire il deposito cauzionale. Per esempio, le Amministrazioni...