La bozza della legge di Bilancio per il 2019 modifica significativamente il regime forfetario introdotto dalla L. 23.12.2014 n. 190, riservato alle persone fisiche esercenti attività di impresa o arti e professioni. Tra l'altro, dal 2019 si prevedono le seguenti novità: possono permanere nel regime o accedervi coloro che hanno percepito nell'anno precedente (o prevedono di percepire in quello di inizio attività) ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro ragguagliati ad anno (l'attuale limite varia da 25.000 a 50.000 euro, in base al tipo di attività esercitata); non rileva, ai fini dell'applicazione del regime, l'ammontare dei costi per beni strumentali e per prestazioni lavorative di terzi.
L'applicazione del regime forfettario comporta:
- la determinazione forfettaria del reddito mediante l'applicazione di coefficienti di redditività, variabili dal 40% all'86% a seconda dell'attività esercitata, a prescindere dagli effettivi costi sostenuti;
- la tassazione del reddito, al netto dei contributi previdenziali versati per legge, con imposta ad aliquota fissa (la cosiddetta flat tax) del 15%, sostitutiva di IRPEF e sue addizionali e IRAP, ridotta al 5% nei primi 5 periodi di imposta di attività;
- l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica;
- l'esclusione dagli indici sintetici di affidabilità (ISA), che sostituiscono gli studi di settore come...