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Imposte e tasse 01 Marzo 2019

Il regime forfettario esclude la detrazione per ristrutturazione


Il regime forfettario è stato introdotto nel 2015 in sostituzione del precedente regime dei minimi. Chi decide di applicarlo non è assoggettato a Irpef, ma a un’imposta sostitutiva calcolata applicando al reddito un’aliquota pari al 15%, oppure al 5% se si tratta di start-up. In particolare, il reddito imponibile viene calcolato in maniera forfettaria, applicando ai compensi percepiti nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività che varia a seconda della tipologia dell’attività svolta. L’imposta sostitutiva così calcolata rappresenta l’unico adempimento fiscale per il contribuente, il quale rimane escluso ai fini Irap, Irpef e Iva. Si tratta quindi di un regime già di per sé agevolativo, ragione per cui il legislatore non ammette la possibilità di far valere anche le deduzioni/detrazioni degli oneri previste ai fini Irpef: l’unica spesa ammessa ai fini della detrazione sono i contributi previdenziali e assistenziali assolti per obblighi di legge. Ne consegue che il contribuente che abbia avviato una propria attività d’impresa o professionale aderendo al regime forfettario, non potrà godere delle normali detrazioni fiscali sulle spese mediche, veterinarie, istruzione, mutuo, di assicurazione o di ristrutturazione. Se si decide di aprire la partita Iva e aderire al regime forfettario mentre si sta beneficiando del bonus fiscale per le ristrutturazioni,...

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